Roma -Città del Vaticano, addì 25 febbraio 2013.
Dalla notizia + FLASH + ai dettagli della nomina del nuovo Pontefice.
Il Papa Benedetto XVI dopo l’annuncio della sua abdicazione, ha firmato il ‘Motu Proprio‘*(1) con il quale ha inteso regolare e perfezionare in una forma meno approssimata, il caso di abdicazione e le regole per la nomina di un nuovo Pontefice. Ha quindi emanato la “Data Motu Proprio Normas Nonnullas”.
Il Pontefice dimissionario avrà l’appellativo ufficiale di Roman Pontifex Emeritus – “Romano Pontefice Emerito” e trattamento di Santità -utilizzanto Sua per rivolgersi direttamente e Vostra Santità quando ci si riferisce indirettamente. Continuerà a vestire la talare bianca semplice -senza pellegrina- conservando il nome che si impose all’elezione al Soglio di Pietro.
Il 27 febbraio 2013 ultima udienza generale del Papa Benedetto XVI in Piazza San Pietro alle ore 10 e 30.
Alle ore 16 e 30 del 28 febbraio 2013 il Pontefice partirà in elicottero per Castelgandolfo e alle ore 20:00 non sarà più in carica e comincerà la “Sede Vacante”.
Il 1 marzo 2013 il Cardinale Decano Angelo Sodano darà avvio alle Convocazioni dei Cardinali e con molta probabilità la prima Congregazione si terrà lunedì 4 marzo 2013. Il Conclave viste le urgenti necessità sarà convocato dal Camerlengo in carica, il Cardinale Tarcisio Bertone, in anticipo (di norma dovrebbero passare 15-20 giorni dalla Sede Vacante) secondo le indicazioni del documento approvato il 22 febbraio (gli elettori devono essere tutti già presenti a Roma). La data ipotetica è supposta per il 10 marzo 2013.
Per l’elezione del nuovo Pontefice saranno 117 i Cardinali elettori*(2) che provenienti da tutto il Mondo si riuniranno in Conclave -sotto chiave- alla Cappella Sistina e in massima riservatezza (le nuove regole prevedono la scomumica in caso di violazione della privacy) per le operazioni di voto.
Il Papabile di NoTiTiaE, il Cardinale Giuseppe Bertello, Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e della Pontificia commissione per lo Stato della Città del Vaticano (organo esecutivo dello Stato). Grandissimo diplomatico della Chiesa romana dotato di enorme sensibilità pastorale disponibilità e cordialità.
Il nuovo Presidente dello Ior.
Intanto il 15 febbraio 2013 la Sala stampa vaticana dava comunicazione della nomina del nuovo Presidente dello Ior. Il tedesco Ernest Von Freyberg è stato eletto il giorno 14 febbraio 2013 -su decisione della Commissione cardinalizia e piana opprovazione del Papa Benedetto XVI- nuovo Presidente dello Ior. La carica in precedenza era stata ricoperta da Ettore Gotti Tedeschi (Presidente dello Ior dall’ottobre del 2009) dimissionario dal 25 maggio 2012. Ernest Von Freyberg ha 55 anni (classe 1958), sposato, ha studiato legge, è membro del Sovrano Militare Ordine dei Cavalieri di Malta.
L’organo ufficiale della Segreteria di Stato della Santa Sede già il 23 febbraio 2013 diffondeva un comunicato dal quale si evinceva che, in passato fossero gli Stati a tentare di condizionare l’elezione del Pontefice, oggi invece sarebbero i media a condizionare l’opinione pubblica e quindi la scelta dei Cardinali riuniti in Conclave.
I Cardinali riuniti in Conclave già dalla prima seduta del marzo avranno la possibilità di visionare il contenuto del dossier segreto commissionato da Papa Benedetto XVI ai Cardinali Julian Herranz, Jozef Tomko e Salvatore De Giorgi sull’nchiesta del Vatican Leaks per avere elementi utili per valutare la situazione e scegliere il nuovo Papa con più consapevolezza.
Note.
*(1) LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE NORMAS NONNULLAS
Testo in latino.
DE NONNULLIS MUTATIONIBUS IN NORMIS
AD ELECTIONEM ROMANI PONTIFICIS ATTINENTIBUS
Normas nonnullas per Apostolicas Litteras De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis Motu Proprio die XI mensis Iunii anno MMVII, tertio Nostri Pontificatus, datas, statuimus, quae, cum eas abrogarent normas quae in numero 75 continentur Constitutionis Apostolicae Universi Dominici gregis quam die XX mensis Februarii anno MCMXCVI Decessor Noster beatus Ioannes Paulus II promulgavit, normam statuerunt, traditione sancitam, ad quam, ut valida Summi Pontificis habeatur electio, duae ex tribus partes suffragiorum omnium Cardinalium electorum praesentium semper requiruntur.
Gravitate quidem considerata quo aptiore modo id evolvatur quod, quamvis vario pondere, ad electionem attinet Romani Pontificis, potissimum ad certam interpretationem et exsecutionem nonnullorum praeceptorum, statuimus et decernimus ut quaedam normae Consitutionis Apostolicae Universi Dominici gregis necnon ea quae in supra memoratis Apostolicis Litteris Nos Ipsi statuimus, substituantur normis quae sequuntur:
35. Cardinalis elector nulla ratione vel causa a Summi Pontificis electione activa et passiva excludi potest, vigentibus tamen iis omnibus quae sub n. 40 et 75 huius Constitutionis statuuntur.
37. Praecipimus praeterea ut, ex quo Apostolica Sedes legitime vacat, antequam Conclave incohetur, mora sit interponenda quindecim solidorum dierum, facta tamen Cardinalium Collegio potestate Conclavis initium anticipandi, si constat omnes Cardinales electores adesse, vel etiam proferendi per aliquot dies, si graves obstant causae; tamen viginti diebus ad summum elapsis ab initio Sedis vacantis, cuncti Cardinales electores praesentes ad electionis negotium procedant.
43. Ex quo initium negotiorum electionis statutum est ad peractae usque Summi Pontificis electionis publicum nuntium vel, utcumque, hoc iusserit novus Pontifex, aedes Domus Sanctae Marthae, pariterque Sacellum Sixtinum atque loci designati liturgicis celebrationibus obserari debebunt, sub auctoritate Cardinalis Camerarii externaque cooperatione Vicecamerarii et Substituti Secretariae Status, omnibus licentia carentibus, prout statuitur in sequentibus numeris.
Integra regio Civitatis Vaticanae, atque etiam ordinaria industria Ministeriorum quorum sedes stat intra eius fines, ita moderandae erunt, hoc tempore, ut circumspectio in tuto collocetur nec non expedita explicatio actionum ad Summi Pontificis electionem pertinentium. Provideatur peculiariter, Praelatis Clericis de Camera etiam opem ferentibus, ut Cardinales electores a nullo conveniantur iter facientes ab aedibus Domus Sanctae Marthae ad Palatium Apostolicum Vaticanum.
46. § 1° Ut personarum necessitatibus et officii, quae cum electionis cursu nectuntur, occurratur, praesto esse debent ideoque convenientibus locis recepti intra fines quorum in huius Constitutionis n. 43 fit mentio, Secretarius Cardinalium Collegii, qui conventus electivi Secretarii fungitur munere, Magister Pontificiarum Celebrationum Liturgicarum cum octo Caeremoniariis et duobus Religiosis qui Sacrarium Pontificium curant; atque ecclesiasticus vir a Cardinale Decano electus vel a Cardinale vicem gerente, ut in munere explendo eum iuvet.
47. Omnes personae quae n. 46 et n. 55, § 2° significantur huius Constitutionis Apostolicae, quae quavis ratione ac quovis tempore a quocumque resciscunt ea quae ad recte obliquove proprios electionis actus attinent, potissimum quae peracta ipsius electionis scrutinia contingunt, arto secreto tenentur cum qualibet persona ad Collegium Cardinalium electorum non pertinente; hac de causa, antequam incipiat electio, ius iurandum nuncupare debent, secundum modum et formulam, ut subsequens numerus indicabit.
48. Illi omnes, de quibus dicitur n. 46 et n. 55, § 2° huius Constitutionis, rite certiores facti circa significationem amplitudinemque iuris iurandi faciendi ante negotiorum electionis initium coram Cardinale Camerario vel alio Cardinale ab eo delegato et coram duobus Protonotariis Apostolicis de Numero Participantium, tempore opportuno pronuntiabunt et subscribent ius iurandum secundum hanc formulam:
Ego N. N. promitto et iuro me inviolate servaturum esse secretum absolutum cum omnibus quotquot participes non sunt Collegii Cardinalium electorum, hoc quidem in perpetuum, nisi mihi datur expresse peculiaris facultas a novo Pontifice electo eiusve Successoribus, in omnibus quae directe vel indirecte respiciunt suffragia et scrutinia ad novum Pontificem eligendum.
Itemque promitto et iuro me nullo modo in Conclavi usurum esse instrumentis quibuslibet ad vocem transmittendam vel recipiendam aut ad imagines exprimendas quovis modo aptis de iis quae tempore electionis fiunt intra fines Civitatis Vaticanae, atque praecipue de iis quae quolibet modo directe vel indirecte attinent ad negotia coniuncta cum ipsa electione. Declaro me editurum esse ius iurandum utpote qui plane noverim quamlibet eius violationem adducturam esse excommunicationis mihi poenam latae sententiae Sedi Apostolicae reservatae.
Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evangelia, quae manu mea tango.
49. Exsequiis defuncti Pontificis rite persolutis et apparatis iis quae requiruntur ad legitimam electionem exsequendam, die constituto – decimo quinto id est a Pontificis morte aut non ultra vicesimum diem, prout n. 37 huius Constitutionis decernitur – Cardinales omnes convenient in Basilicam Vaticanam Sancti Petri, vel alium in locum pro temporis et loci opportunitate, ad participandam sollemnem Eucharisticam celebrationem cum Missa votiva pro eligendo Papa. Hoc congruenti tempore matutino persolvendum est, ita ut horis postmeridianis impleri possit quod praescribitur sequentibus numeris huius Constitutionis.
50. A Sacello Paulino Palatii Apostolici, ubi congruo pomeridiano tempore Cardinales electores adstiterint, chorali vestimento induti sollemni processione, cantu invocantes Veni, creator Spiritus Sancti assistentiam, se conferent in Cappellam Sixtinam Palatii Apostolici, locum et sedem electionis peragendae. Processionem participabunt Vicecamerarius, Auditor Generalis Camerae Apostolicae et duo membra cuiusque Collegii Protonotariorum Apostolicorum de Numero Participantium, Praelatorum Auditorum Rotae Romanae et Praelatorum Clericorum de Camera.
51, § 2° Quapropter Collegium Cardinalium, agens de auctoritate et officio Camerarii, quem adiuvabit Congregatio particularis de qua in numero 7 huius Constitutionis, curabit ut, intra praefatum Sacellum et in locis contiguis, omnia prius disponantur adiuvantibus quoque foris Vicecamerario et Substituto Secretariae Status, ita ut regularis electio eiusdemque secreta indoles in tuto ponantur.
55, § 3° Si quid tale contra hanc normam admissum fuerit, sciant auctores se innodari excommunicationis poena latae sententiae Sedi Apostolicae reservatae.
62. Modis abrogatis electionis qui per acclamationem seu inspirationem et per compromissum dicuntur, electionis forma Romani Pontificis futuro de tempore erit tantum per scrutinium.
Decernimus igitur ut Summi Pontificis ad validam electionem saltem duae ex tribus partes suffragiorum requirantur omnium electorum praesentium et suffragia ferentium.
64. Tribus gradibus explicatur scrutinium, quorum primus, qui antescrutinium vocari potest, complectitur: 1) schedularum praeparationem et partitionem per Caeremoniarios – qui interea in aulam revocantur una cum Secretario Collegii Cardinalium simulque cum Magistro Pontificiarum celebrationum Liturgicarum – quique earum saltem duas vel tres cuique Cardinali electori dabunt; 2) ex omnibus Cardinalibus electoribus sortitionem trium Scrutatorum, trium ad infirmorum excipienda suffragia qui destinantur, qui brevitatis gratia Infirmarii appellantur, et trium Recognitorum; sortes has publice iacit novissimus Cardinalis Diaconus, qui subinde novem nomina depromit illorum qui munia haec sustinere debent; 3) si in extractione Scrutatorum, Infirmariorum et Recognitorum ducta nomina exierint Cardinalium electorum qui, ob infirmitatem vel aliam ob causam impedientur quominus officia haec gerant, eorum loco alia nomina non impeditorum depromantur. Primi tres sorte educti erunt Scrutatores, alteri tres Infirmarii, ceteri vero tres Recognitores.
70, § 2° Scrutatores in unam summam redigunt suffragia, quae quilibet obtinuit, et si nemo saltem ad duas partes ex tribus suffragiorum pervenit, non est electus Papa in illo scrutinio; si quis vero duas partes ex tribus saltem accepit, habetur electio Romani Pontificis et quidem canonice valida.
75. Si scrutinia de quibus in numeris septuagesimo secundo, tertio et quarto memoratae Constitutionis incassum reciderint, habeatur unus dies orationi, reflexioni et dialogo dicatus; in subsequentibus vero suffragationibus, servato ordine in numero septuagesimo quarto eiusdem Constitutionis statuto, vocem passivam habebunt tantummodo duo nomina quae in superiore scrutinio maiorem numerum suffragiorum obtinuerunt, nec recedatur a ratione ut etiam in his suffragationibus minimum maioritas qualificata duarum ex tribus partium suffragiorum Cardinalium praesentium et vocem activam habentium ad validitatem electionis requiratur. In his autem suffragationibus, duo nomina quae vocem passivam habent, voce activa carent.
87. Post electionem canonice factam, ultimus Cardinalis Diaconus vocat in aulam electionis Secretarium Collegii Cardinalium et Magistrum Pontificiarum Celebrationum Liturgicarum et duos Caeremoniarios; atque consensus electi per Cardinalem Decanum aut per Cardinalium primum ordine et aetate, nomine totius Collegii electorum, his verbis requiratur: Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem? Statimque, post consensum declaratum, electus interrogetur: Quo nomine vis vocari? Tunc per Magistrum Pontificiarum Celebrationum Liturgicarum, munere notarii fungentem, testibus adhibitis duobus Viris a caeremoniis, instrumentum de acceptatione novi Pontificis et de nomine ab eo assumpto conficitur.
Omnia quae in his Litteris Apostolicis in forma Motu Proprio deliberavimus, ordinamus ut in omnibus earum partibus serventur, contrariis rebus minime quibuslibet officientibus.
Hoc documentum cum in actis diurnis L’Osservatore Romano evulgabitur, statim vigere incipiet.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XXII mensis Februarii, anno MMXIII, Pontificatus Nostri octavo.
BENEDICTUS P.P. XVI
Testo in Italiano.
LETTERA APOSTOLICA DATA MOTU PROPRIO NORMAS NONNULLAS del 22 febbraio 2013.
Il Papa nel Motu Proprio del 25 febbraio modifica la “Lettera apostolica De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis” data Motu Proprio a Roma l’11 giugno 2007, (che abrogava le regole prescritte al numero 75 della Costituzione apostolica Universi Dominici gregis promulgate il 22 febbraio 1996 dal Predecessore Beato Giovanni Paolo II, per l’elezione del Romano Pontefice, sostituendo le norme che seguono:
n. 35. “Nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall’elezione sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto, fermo restando quanto prescritto al n. 40 e al n. 75 di questa Costituzione.”
n. 37. “Ordino inoltre che, dal momento in cui la Sede Apostolica sia legittimamente vacante, si attendano per quindici giorni interi gli assenti prima di iniziare il Conclave; lascio peraltro al Collegio dei Cardinali la facoltà di anticipare l’inizio del Conclave se consta della presenza di tutti i Cardinali elettori, come pure la facoltà di protrarre, se ci sono motivi gravi, l’inizio dell’elezione per alcuni altri giorni. Trascorsi però, al massimo, venti giorni dall’inizio della Sede Vacante, tutti i Cardinali elettori presenti sono tenuti a procedere all’elezione.”
n. 43 “Dal momento in cui è stato disposto l’inizio delle operazioni dell’elezione, fino al pubblico annunzio dell’avvenuta elezione del Sommo Pontefice o, comunque, fino a quando così avrà ordinato il nuovo Pontefice, i locali della Domus Sanctae Marthae, come pure e in modo speciale la Cappella Sistina e gli ambienti destinati alle celebrazioni liturgiche, dovranno essere chiusi, sotto l’autorità del Cardinale Camerlengo e con la collaborazione esterna del Vice Camerlengo e del Sostituto della Segreteria di Stato, alle persone non autorizzate, secondo quanto stabilito nei numeri seguenti.
L’intero territorio della Città del Vaticano e anche l’attività ordinaria degli Uffici aventi sede entro il suo ambito dovranno essere regolati, per detto periodo, in modo da assicurare la riservatezza e il libero svolgimento di tutte le operazioni connesse con l’elezione del Sommo Pontefice. In particolare si dovrà provvedere, anche con l’aiuto di Prelati Chierici di Camera, che i Cardinali elettori non siano avvicinati da nessuno durante il percorso dalla Domus Sanctae Marthae al Palazzo Apostolico Vaticano.”
n.46, 1° comma “Per venire incontro alle necessità personali e d’ufficio connesse con lo svolgimento dell’elezione, dovranno essere disponibili e quindi convenientemente alloggiati in locali adatti entro i confini di cui al n. 43 della presente Costituzione, il Segretario del Collegio Cardinalizio, che funge da Segretario dell’assemblea elettiva; il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie con otto Cerimonieri e due Religiosi addetti alla Sagrestia Pontificia; un ecclesiastico scelto dal Cardinale Decano o dal Cardinale che ne fa le veci, perché lo assista nel proprio ufficio.”
n.47 “Tutte le persone elencate al n. 46 e al n. 55, 2° comma della presente Costituzione apostolica, che per qualsivoglia motivo e in qualsiasi tempo venissero a conoscenza da chiunque di quanto direttamente o indirettamente concerne gli atti propri dell’elezione e, in modo particolare, di quanto attiene agli scrutini avvenuti nell’elezione stessa, sono obbligate a stretto segreto con qualunque persona estranea al Collegio dei Cardinali elettori: per tale scopo, prima dell’inizio delle operazioni dell’elezione, dovranno prestare giuramento secondo le modalità e la formula indicate nel numero seguente.”
n.48 “Le persone indicate nel n. 46 e nel n. 55, 2° comma della presente Costituzione, debitamente ammonite sul significato e sull’estensione del giuramento da prestare, prima dell’inizio delle operazioni dell’elezione, dinanzi al Cardinale Camerlengo o ad altro Cardinale dal medesimo delegato, alla presenza di due Protonotari Apostolici di Numero Partecipanti, a tempo debito dovranno pronunziare e sottoscrivere il giuramento secondo la formula seguente:
Io N. N. prometto e giuro di osservare il segreto assoluto con chiunque non faccia parte del Collegio dei Cardinali elettori, e ciò in perpetuo, a meno che non ne riceva speciale facoltà data espressamente dal nuovo Pontefice eletto o dai suoi Successori, circa tutto ciò che attiene direttamente o indirettamente alle votazioni e agli scrutini per l’elezione del Sommo Pontefice.
Prometto parimenti e giuro di astenermi dal fare uso di qualsiasi strumento di registrazione o di audizione o di visione di quanto, nel periodo della elezione, si svolge entro l’ambito della Città del Vaticano, e particolarmente di quanto direttamente o indirettamente in qualsiasi modo ha attinenza con le operazioni connesse con l’elezione medesima.
Dichiaro di emettere questo giuramento, consapevole che una infrazione di esso comporterà nei miei confronti la pena della scomunica «latae sententiae» riservata alla Sede Apostolica.”
Così Dio mi aiuti e questi Santi Evangeli, che tocco con la mia mano.”
n.49 “Celebrate secondo i riti prescritti le esequie del defunto Pontefice, preparato quanto è necessario per il regolare svolgimento dell’elezione, il giorno stabilito, ai termini del n. 37 della presente Costituzione, per l’inizio del Conclave tutti i Cardinali converranno nella Basilica di San Pietro in Vaticano, o altrove secondo l’opportunità e le necessità del tempo e del luogo, per prender parte ad una solenne celebrazione eucaristica con la Messa votiva pro eligendo Papa (19). Ciò dovrà essere compiuto possibilmente in ora adatta del mattino, così che nel pomeriggio possa svolgersi quanto prescritto nei numeri seguenti della stessa Costituzione.”
n.50 “Dalla Cappella Paolina del Palazzo Apostolico, dove si saranno raccolti in ora conveniente del pomeriggio, i Cardinali elettori in abito corale si recheranno in solenne processione, invocando col canto del Veni Creator l’assistenza dello Spirito Santo, alla Cappella Sistina del Palazzo Apostolico, luogo e sede dello svolgimento dell’elezione. Parteciperanno alla processione il Vice Camerlengo, l’Uditore Generale della Camera Apostolica e due membri di ciascuno dei Collegi dei Protonotari Apostolici di Numero Partecipanti, dei Prelati Uditori della Rota Romana e dei Prelati Chierici di Camera.”
n.51, 2° comma “Sarà pertanto cura del Collegio Cardinalizio, operante sotto l’autorità e la responsabilità del Camerlengo coadiuvato dalla Congregazione particolare di cui al n. 7 della presente Costituzione, che, all’interno di detta Cappella e dei locali adiacenti, tutto sia previamente disposto, anche con l’aiuto dall’esterno del Vice Camerlengo e del Sostituto della Segreteria di Stato, in maniera che la regolare elezione e la riservatezza di essa siano tutelate.”
n.55, 3° comma “Se una qualsiasi infrazione a questa norma venisse compiuta, sappiano gli autori di essa che incorreranno nella pena della scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica.”
n.62 “Aboliti i modi di elezione detti per acclamationem seu inspirationem e per compromissum, la forma di elezione del Romano Pontefice sarà d’ora in poi unicamente per scrutinium.
Stabilisco, pertanto, che per la valida elezione del Romano Pontefice si richiedono almeno i due terzi dei suffragi, computati sulla base degli elettori presenti e votanti.”
n.64 “La procedura dello scrutinio si svolge in tre fasi, la prima delle quali, che si può chiamare pre-scrutinio, comprende: 1) la preparazione e la distribuzione delle schede da parte dei Cerimonieri – richiamati intanto nell’Aula insieme col Segretario del Collegio dei Cardinali e col Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie – i quali ne consegnano almeno due o tre a ciascun Cardinale elettore; 2) l’estrazione a sorte, fra tutti i Cardinali elettori, di tre Scrutatori, di tre incaricati a raccogliere i voti degli infermi, denominati per brevità Infirmarii, e di tre Revisori; tale sorteggio viene fatto pubblicamente dall’ultimo Cardinale Diacono, il quale estrae di seguito i nove nomi di coloro che dovranno svolgere tali mansioni; 3) se nell’estrazione degli Scrutatori, degli Infirmarii e dei Revisori, escono i nomi di Cardinali elettori che, per infermità o altro motivo, sono impediti di svolgere tali mansioni, al loro posto vengano estratti i nomi di altri non impediti. I primi tre estratti fungeranno da Scrutatori, i secondi tre da Infirmarii, gli altri tre da Revisori.”
n.70, 2° comma “Gli scrutatori fanno la somma di tutti i voti che ciascuno ha riportato, e se nessuno ha raggiunto almeno i due terzi dei voti in quella votazione, il Papa non è stato eletto; se invece risulterà che uno ha ottenuto almeno i due terzi, si ha l’elezione del Romano Pontefice canonicamente valida.”
n.75 “Se le votazioni di cui ai nn. 72, 73 e 74 della sopramenzionata Costituzione non avranno esito, sia dedicato un giorno alla preghiera, alla riflessione e al dialogo; nelle successive votazioni, osservato l’ordine stabilito nel n. 74 della stessa Costituzione, avranno voce passiva soltanto i due nomi che nel precedente scrutinio avevano ottenuto il maggior numero di voti, né si potrà recedere dalla disposizione che per la valida elezione, anche in questi scrutini, è richiesta la maggioranza qualificata di almeno due terzi di suffragi dei Cardinali presenti e votanti. In queste votazioni, i due nomi che hanno voce passiva non hanno voce attiva.”
n.87 “Avvenuta canonicamente l’elezione, l’ultimo dei Cardinali Diaconi chiama nell’aula dell’elezione il Segretario del Collegio dei Cardinali, il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie e due Cerimonieri; quindi, il Cardinale Decano, o il primo dei Cardinali per ordine e anzianità, a nome di tutto il Collegio degli elettori chiede il consenso dell’eletto con le seguenti parole: Accetti la tua elezione canonica a Sommo Pontefice? E appena ricevuto il consenso, gli chiede: Come vuoi essere chiamato? Allora il Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, con funzione di notaio e avendo per testimoni due Cerimonieri, redige un documento circa l’accettazione del nuovo Pontefice e il nome da lui assunto.”
Questo documento entrerà in vigore subito dopo la sua pubblicazione su L’Osservatore Romano.
Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 22 febbraio 2013, ottavo del mio Pontificato.
*(2) O’Brien Keith Michael Patrick 17.03.1938 Scozia (GB) Cardinale dimissionario, non prenderà parte al Conclave.
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